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D.M. 19 ottobre 1971 n. 280
Art. 1.
Le fascette e i dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, previsti dal regolamento C.E.E. n. 1619/68 del 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento C.E.E. di applicazione n. 95/69 del 17 gennaio 1969, sono conformi ai modelli riportati nell'allegato A) del presente decreto e ricavati da fogli di carta senza legno, del peso minimo di grammi 80 per metro quadrato, nelle dimensioni di mm. 152 x 90 ad eccezione delle fascette per piccoli imballaggi recanti la dicitura "extra", che sono delle dimensioni di mm. 120 X 28.
Le fascette e i dispositivi di etichettatura di cui al comma precedente recano impressi a stampa di colore nero:
- il contrassegno ufficiale costituito dallo stemma di Stato;
- una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e un numero che identifica la singola fascetta o il singolo dispositivo di etichettatura nella rispettiva serie.
Art 2.
Le fascette di controllo degli imballaggi, previste dall'art. 11 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono conformi ai modelli riportati nell'allegato B) del presente decreto e ricavate da fogli di carta senza legno, del peso minimo di grammi 80 per metro quadrato, nelle dimensioni di mm. 152 x 90 i grandi imballaggi e di mm. 120 x 28 per i piccoli imballaggi recanti la dicitura "extra".
Le fascette di cui al comma precedente sono di colore bianco e le indicazione riportate su di esse sono di colore rosso; la parola "extra" è in caratteri corsivi di mm. 10 di altezza. Esse recano impressi a stampa:
- il contrassegno ufficiale costituito dallo stemma di Stato;
- una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie.
Art. 3.
Il prezzo delle fascette e dei dispositivi di etichettatura
di cui all'art. 1 è fissato come segue:
- lire tre per ciascuna fascetta per piccoli imballaggi recanti la dicitura "extra";
- lire trentasei per ciascun dispositivo di etichettatura di ogni altro tipo.
Le fascette e i dispositivi di etichettatura sono distribuiti ai centri d'imballaggio autorizzati, che ne facciano richiesta scritta in duplice esemplare, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La richiesta deve essere corredata dalla quietanza della tesoreria provinciale comprovante il versamento, a favore del capitolo n. 3584 dello stato di previsione della entrata per l'anno 1972 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dell'importo corrispondente al prezzo delle fascette e dei dispositivi di etichettatura. La richiesta deve altresì contenere gli estremi della
quietanza stessa.
L'ufficio preposto alla distribuzione annota sulle richieste la serie e i numeri delle fascette e dei dispositivi di etichettatura distribuiti. Sulle richieste stesse debbono altresì figurare la data e il timbro dell'ufficio nonchè la firma del funzionario addetto.
Dei due esemplari della richiesta, così annotati, uno viene
conservato dal predetto ufficio e l'altro viene consegnato o rimesso al richiedente.
Art. 4.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un comitato con il compito di svolgere attività di coordinamento per l'applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, e dei regolamenti C.E.E. n. 1619/68 del 15 ottobre 1968 e n. 95/69 del 17 gennaio 1969.
Detto comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro, è così costituito:
- un funzionario del Ministero, con funzioni di presidente;
- tre rappresentanti dei produttori, di cui uno in
rappresentanza delle cooperative, ove esistano, designati dalle organizzazioni di categoria;
- un rappresentante dei commercianti all'ingrosso;
- un rappresentante dei commercianti al minuto;
- un rappresentante dei consumatori.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un
funzionario del Ministero.
Art. 5.
Il movimento delle fascette e dei dispositivi di etichettatura di cui ai precedenti articoli viene tenuto in evidenza con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato e degli articoli 624 e seguenti del relativo regolamento.
La spesa di stampa e distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura sarà imputata all'apposito capitolo n. 1456 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1972 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Allo stesso capitolo saranno imputate tutte le spese necessarie all'espletamento dei controlli specifici per
l'applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, ivi comprese quelle relative al personale estraneo all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste utilizzato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge citata.
(Si omettono gli allegati).
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